Descrizione
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
E' vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali
E' vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio
Documenti allegati
A cura di
Ulteriori Informazioni
Ultimo aggiornamento
02/07/2026 18:12